Sant’Elena Sannita (IS) – Imu, il Consiglio Comunale sulle aliquote 2023

Sant’Elena Sannita (IS), articolo di Marco Baroni (stenos) – Nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale (che si è svolto il 28 marzo scorso) la massima assise ha approvato all’unanimità dei presenti la conferma delle aliquote IMU che, quindi, rimarranno invariate anche per il 2023.

In Aula il Sindaco Giuseppe Terriaca e i consiglieri comunali: Nicola Pette (Vicesindaco), Fosca Colli, Antonia Ciarlariello, Mauro Ruberto, Gregorio Valente, Nicola Coladangelo, Monia Iannone, Gabriele Di Bella; assenti giustificati Massimino De Tollis (Assessore) e Umberto Iaciofano.

imu

Si è tenuto conto che la nuova disciplina dell’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote:

  • 1) L’ALIQUOTA DI BASE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,50 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento.

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

  • 2) L’ALIQUOTA DI BASE PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,10 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all’azzeramento.
  • 3) Fino all’anno 2021, l’aliquota di base per i FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,10 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all’azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall’IMU.
  • 4) L’aliquota di base per i TERRENI AGRICOLI è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento.
  • 5) Per gli IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
  • 6) PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi, l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento.
  • 7) PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall’abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per cento.

La deliberazione, quindi, ha visto il parere favorevole nel confermare per l’anno di imposta 2023, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, la misura delle aliquote e delle detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) come segue:

  TIPOLOGIA  ANNO 2020
L’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (detrazione € 200,00)5,50 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale0,00 ‰
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita0,00 ‰
    Terreni agricoli (esenti in quanto ricadenti in aree montane o di collina (art. 15 L. 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993).      ESENTI
Aree fabbricabili10,50 ‰
    Abitazioni in comodato ai parenti in linea retta (genitori/figli); Per l’applicazione sia dell’aliquota 10,50 per mille che per l’ulteriore agevolazione (riduzione base imponibile al 50%) occorre contratto di comodato registrato ed il possesso dei requisiti previsti all’articolo 1, comma 747 lettera “C” Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e smi.        10,50 ‰
Fabbricati categoria D esclusi D510,50 ‰
Fabbricati categoria D/510,50 ‰
Per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati10,50 ‰
Per le abitazioni locate a canone concordato riduzione di imposta al 75 per cento.10,50 ‰

Il consiglio comunale ha così confermato seguenti DETRAZIONI per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2023:

a) per l’unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b) La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

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